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Ecobonus e Bonus Casa, online il portale 2023 per invio dati a ENEA
Dal 1 febbraio 2023 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it dove trasmettere all’ENEA i dati degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con fine lavori nel 2022 e 2023 che accedono alle detrazioni fiscali Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16.bis del DPR 91/86)
Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’ENEA per gli interventi con data di fine lavori compresa tra 1 e 31 gennaio 2023 decorre dalla data di messa online del sito (1 febbraio 2023).
All’ENEA devono essere inviati:
attraverso la sezione Ecobonus, i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e i dati degli interventi di bonus facciate limitatamente alle spese sostenute fino al 31/12/2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31/12/2021, del 60% per le spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2022);
attraverso la sezione Bonus Casa, i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie.
È possibile accedere al servizio online solo dietro autenticazione tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
ENEA ha attivato da tempo il servizio online Virgilio, un vero e proprio assistente virtuale che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per rispondere in tempo reale ai quesiti sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici (Ecobonus, Superbonus e Bonus Casa). Il servizio Virgilio, sempre aggiornato agli ultimi interpelli e circolari dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile sul portale ENEA per l’efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali.

Trento - 2022 Corso di aggiornamento per " Amministratrice ed Amministratore di condominio". Hanno frequentato il corso di aggiornamento e superato l'esame finale, come previsto dalla normativa vigente (Legge 11 dicembre 2012,n.220 e del rego

Decreto Ministeriale - Riduzione Riscaldamento e Guida Enea - stagione invernale 2022/2023
è stato pubblicato il Decreto Ministeriale della Transizione Ecologica (vedi allegato) che specifica le modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023.
Nello specifico il DM prevede:
Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.
1. La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti (vedi allegato Elenco Comuni della Provincia di Trento):
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.
2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
3. Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.
Ovvero il detto articolo prevede: Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita' immobiliare, non deve superare:
a) 18°C 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
4. Nei condomini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi, l’amministratore di condominio rende disponibile ai condomini il vademecum entro 10 giorni dalla sua pubblicazione. L’ENEA ha già pubblicato un vademecum per i cittadini e le imprese ad uso ufficio e ad uso negozio che trovate in allegato. Vi consigliamo di comunicare gli allegati ai condomini anche in accordo con il manutentore dell’impianto centralizzato.

"Superbonus inceppato anche in Trentino, le banche sospendono la cessione del credito, imprese in difficoltà per i costi" - Arturo Mazzacca, Presidente Confaico del Trentino. L'Adige, 9 maggio 2022.

NUOVO CODICE ATECO CONDOMINI 97.00.02
Dal 1 gennaio 2022 ii codice ATECO dei Condomini è il 97.00.02, specifico per le "attività di condomini" e sostituisce tutti quelli utilizzati fino ad ora. La variazione non è automatica e va comunicata all'Agenzia delle Entrate con l'apposito modello AA5/6 da inviare con Fisconline o Entratel o con intermediario abilitato. La variazione avrebbe dovuto essere comunicata entro il 30/4/2022 ma si è ancora in tempo in quanto la sanzione per ritardata comunicazione non si applica se il nuovo codice viene aggiornato entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione 770 (31 ottobre 2022).

Corso iniziale per amministratori di condominio. Iscrizioni entro 8 febbraio 2022.